Calcolo Ponteggi Metallici

Ai sensi del D.Lgs 81/2008 art. 131 i ponteggi devono essere realizzati utilizzando componenti contenuti in un libretto di autorizzazione alla costruzione ed all’impiego rilasciato al fabbricante dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. I componenti sprovvisti di libretto non possono in alcun modo essere utilizzati.

Il ponteggio deve essere realizzato come previsto dal disegno contenuto all’interno del PiMUS. Tale elaborato prende il nome di “disegno esecutivo” se la configurazione prevista é conforme ad uno degli schemi tipo contenuti nel libretto di autorizzazione; in tal caso la conformità è attestata con la firma di chi ha redatto il PiMUS; negli altri casi di non conformità agli schemi tipo, o comunque quando l’altezza del ponteggio sia maggiore di 20 m, misurata dal punto di appoggio piú basso all’estradosso dell’ultimo impalcato, l’elaborato prende il nome di “progetto”.

Esso deve essere sempre corredato da relazione di calcolo a firma di ingegnere o architetto abilitati all’esercizio della professione e deve contenere tutto quanto é necessario ai fini della realizzazione.

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